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Regole sul credito

Delta Agenzia Marittima_Accordi che regolano le dilazioni di pagamento, regole sul credito delle Società facenti parte del Gruppo Gastaldi

DILAZIONI DI PAGAMENTO - "Regole sul credito"

A. Negli accordi che regolano le dilazioni di pagamento, per:
1. “Gruppo Gastaldi” si intendono le Società facenti parte del Gruppo e precisamente Gastaldi & C. Spa, Delta Agenzia Marittima Srl, Medocean Shipping Agency Srl, nonché le Compagnie di Navigazione mandanti delle stesse, per conto delle quali le suddette Società stipulano contratti di trasporto.
2. “Credito/i” si intende ogni somma dovuta per nolo, costi, spese, charges, fees, penalità di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da un contratto di trasporto, ivi incluse controstallie, crediti da detention, extra costi di stivaggio, spese di scopatura ed altri oneri connessi con la gestione, manutenzione, utilizzo e custodia dei contenitori.
3. “Contratto di trasporto” si intende qualsiasi contratto di trasporto merci.
4. “Condizioni di pagamento” si intendono le condizioni riportate in calce alla “lettera di impegno irrevocabile”.
5. “Società controllata”, si intende società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.
6. “Società collegata”, si intende la società collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c.
7. “Sussidiaria”, si intende una società collegata a o controllata dalla Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile”

B. In merito alla concessione delle dilazioni di pagamento riportate nella “lettera di impegno irrevocabile”, la Società firmataria della lettera si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente al puntuale pagamento di ogni credito che sia di volta in volta dovuto al Gruppo Gastaldi da essa e/o da sussidiarie, in forza di qualsiasi contratto di trasporto stipulato durante la vigenza delle dilazioni di pagamento.

C. Le dilazioni di pagamento si considereranno risolte di diritto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti ipotesi:
i. mancato pagamento di un debito, da parte della Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile” e/o sussidiaria, nei termini di cui alle condizioni di pagamento, nell’ipotesi che tale inadempimento perduri oltre il termine di 7 giorni dall’invio da parte di “Gastaldi” di una diffida ad adempiere;
ii. sottoposizione di una delle parti ovvero di una sussidiaria a procedure concorsuali nonchè messa in liquidazione volontaria delle stesse;
iii. variazione della composizione del capitale sociale della Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile” e/o di una sussidiaria tale da comportare il trasferimento del controllo sulla medesima ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c. nonchè ogni altra variazione sostanziale nella composizione del capitale sociale della Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile” e/o sussidiaria;
iv. ogni altra sostanziale modifica relativa alla consistenza economica e finanziaria della Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile”, e/o sussidiaria ovvero alla disponibilità delle relative aziende.
In ogni ipotesi di cancellazione delle dilazioni di pagamento in forza della presente clausola così come in ogni altra ipotesi di risoluzione per fatto imputabile alla Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile” ovvero a sussidiarie, la Società firmataria della “lettera di impegno irrevocabile” nonchè le sussidiarie decadranno dal beneficio dei termini di cui alle condizioni di pagamento sicchè “Gruppo Gastaldi” potrà esigere l’immediato pagamento di ogni credito come se le condizioni di pagamento non fossero mai state stipulate.
“Gruppo Gastaldi” avrà inoltre facoltà di sospendere l’adempimento di ogni contratto di trasporto, ivi inclusi i contratti di trasporto diversi da quelli in relazione ai quali i crediti non adempiuti saranno sorti, e di astenersi dall’esecuzione di ogni proprio obbligo al riguardo, ivi inclusi gli obblighi inerenti alla emissione e alla consegna delle polizze di carico.

D. L’inerzia o ritardo di “Gruppo Gastaldi” nell’avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti nelle “regole generali” non potranno essere in alcun modo interpretati come rinuncia a tali diritti e facoltà che potranno essere esercitati in ogni tempo.

E. Le dilazioni di pagamento, salvo quanto previsto al punto C., avranno durata annuale e potranno essere tacitamente rinnovate di anno in anno, senza ulteriore comunicazione scritta. Resta peraltro inteso che “Gruppo Gastaldi” avrà facoltà di annullare le dilazioni di pagamento, in qualsiasi momento, con effetto immediato, dando preavviso scritto di non meno di 7 giorni.